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Il decreto-legge n. 11/2023, pubblicato ieri 17 febbraio 2023, ha stabilito una stretta alle cessioni dei crediti relativi ai bonus edilizi ed è destinato a stravolgere il mercato delle ristrutturazioni edilizie rispetto agli anni passati. Nel decreto vengono anche inserite delle norme che potrebbero agevolare la cessione alle banche dei crediti fiscali già maturati, facendo ripartire un mercato ormai fermo da mesi. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

 

Ecco perché la cessione del credito ha avuto tanto successo (chi già lo sa vada al paragrafo successivo)

I bonus fiscali relativi alle ristrutturazioni edilizie esistono da tempo e consentono a colui che effettua lavori di portare in detrazione dalle imposte dovute una parte dei costi sostenuti per specifiche tipologie di interventi. La grande novità introdotta negli ultimi anni, oltre all’approvazione di bonus particolarmente generosi per il contribuente come in superbonus 110% ed il bonus facciate al 90%, è stata la possibilità di cedere il proprio credito fiscale direttamente all’impresa che eseguiva i lavori (ricevendo uno sconto in fattura) o ad una banca dopo aver effettuato i pagamenti dovuti. Ciò comportava due vantaggi per i contribuenti: la possibilità di effettuare lavori anche di importo rilevante senza avere elevate disponibilità finanziarie (utilizzando appunto lo sconto in fattura); la possibilità di sfruttare le detrazioni anche da parte di quei soggetti che, pagando imposte assai contenute, non avevano mai potuto sfruttare in passato le agevolazioni (in Italia circa il 50% dei cittadini non paga l’Irpef e due su tre del restante 50% paga meno di 5.000 euro di imposte annue sui redditi). Dunque, la generosità degli incentivi, l’allargamento della platea dei potenziali beneficiari e le non rare truffe, hanno fatto letteralmente esplodere il settore delle ristrutturazioni edilizie e dei relativi bonus.

 

Stop alle cessioni dei crediti

A partire da ieri venerdì 17 Febbraio, con la pubblicazione del decreto n. 11/2023, non sarà più possibile cedere i bonus edilizi (bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus impianti fotovoltaici, bonus barriere architettoniche), ma solo il beneficiario dell’agevolazione potrà detrarre dai propri redditi una quota delle spese sostenute, così come accadeva in passato.  La data chiave è il 16 Febbraio 2023, cioè la data antecedente all’entrata in vigore del decreto: per poter usufruire della “vecchia” possibilità di cessione dei crediti, entro tale data devono essere state presentate al Comune le comunicazioni di richiesta del titolo abilitativo (ad esempio la Cila o la Scia) e per i condomini anche essere stata deliberata dall’assemblea l’approvazione dei lavori. Per gli interventi di edilizia libera, ad esempio quelli relativi alla sostituzione di caldaie o infissi, per i quali non è prevista comunicazione o autorizzazione degli uffici comunali, si dovrà fare riferimento alla data effettiva di inizio dei lavori (fornendo dichiarazione di atto notorio che attesti il giorno dell’avvio). Tale circostanza sembra non consentire a tutti coloro che hanno già sottoscritto un contratto, accompagnato da sconto in fattura, di poter utilizzare la cessione del credito se i lavori non sono stati ancora avviati. Si tratta di novità importanti, legate alla volontà di limitare gli impatti dei bonus fiscali sui conti pubblici nei prossimi anni, che certamente rappresenteranno un forte freno al mercato delle ristrutturazioni immobiliari e scateneranno molte polemiche.

 

Limitazioni della responsabilità per chi acquista i crediti.

La legislazione attuale non esclude del tutto la responsabilità di chi acquista il credito fiscale relativo ad una detrazione nel caso in cui vi siano state delle violazioni della normativa da parte di chi ha maturato il diritto al credito. Questa circostanza, unita alle limitazioni sulla rivedibilità dei bonus, ha da mesi bloccato il mercato della cessione dei crediti agli intermediari finanziari da parte di privati ed imprese. Il decreto pubblicato ieri stabilisce che è esclusa la responsabilità dei cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta quando sono in possesso di una serie di documenti quali: 1) il titolo edilizio abilitativo dell’intervento (come la Cilas) o una dichiarazione sostitutiva in caso di interventi di edilizia libera; 2) la notifica preliminare all’Asl; 3) la visura catastale dell’immobile o domanda di accatastamento; 4) le fatture, le ricevute e tutti i documenti comprovanti le spese; 5) le asseverazioni dei requisiti tecnici e della congruità delle spese; 6) la delibera condominiale; 7) gli attestati di prestazione energetica; 8) i visti di conformità; 9) l’attestazione antiriciclaggio. L’introduzione di tale norma potrebbe finalmente far ripartire il mercato delle cessioni dei crediti fiscali sui lavori già effettuati. Resta l’incognita relativa alle recenti sentenze della Cassazione nelle quali si rimarca il principio per il quale se il credito nasce da una frode è sempre sequestrabile, anche se è stato comprato in buona fede.

Le prossime settimane, e le eventuali modifiche al decreto in sede di conversione in legge, probabilmente chiariranno meglio il destino dei bonus edilizi dopo i ripetuti e talvolta discordanti interventi legislativi in materia. Speriamo in un quadro normativo chiaro e definitivo.