In queste ultime settimane, si è discusso molto dell’incremento della soglia di utilizzo del contante. In realtà, oltre al limite generale di utilizzo del contante che attualmente è fissato a 2.000 euro, in Italia vige una normativa molto articolata e non sempre omogenea che impone limiti differenti relativi alle modalità di pagamento. Inoltre, ai divieti imposti da alcune norme, si sommano incentivi all’utilizzo dei pagamenti tracciabili che consentono di ricevere benefici fiscali solo a determinate condizioni. Cerchiamo di fare chiarezza per rendere più semplice e sicuri i pagamenti di tutti i giorni.
Limiti all’utilizzo del contante
Attualmente il limite generale per l’uso del contante è fissato a 2.000 euro. Questa soglia, che si sarebbe dovuta ridurre a 1.000 euro a partire da gennaio 2023 secondo la normativa vigente, probabilmente verrà innalzata a 5.000 euro dal prossimo anno. Infatti, in settimana il Governo ha eliminato dal recente Decreto Aiuti la norma che prevedeva tale variazione: sarà probabilmente la legge di bilancio di prossima approvazione a portare a 5.000 euro la soglia di utilizzo del contante. Esistono però anche altri limiti all’utilizzo del denaro: alcuni di essi sono più elevati, altri più bassi, in altri casi è fatto assoluto divieto di usare le banconote. Cerchiamo di fare chiarezza distinguendo le varie ipotesi.
La norma generale prevede il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) quando il valore del trasferimento è complessivamente pari o superiore al 2.000 euro. (art. 49 del Dlgs 231/2007). Occorre specificare che la soglia limite di pagamento in contanti non può essere aggirata frazionando artificiosamente il pagamento con più trasferimenti sotto la soglia di legge: ad esempio dividendo un pagamento di 4.500 euro in tre pagamenti da 1.500. Tale frazionamento è consentito solo quando le consuetudini commerciali lo prevedono come modalità.
A questa norma generale si affiancano altri limiti all’utilizzo del contante, i più rilevanti dei quali sono:
- acquisti dei turisti stranieri: i turisti stranieri possono effettuare pagamenti in contanti fino alla cifra di 15.000 euro per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al turismo, sia presso commercianti al dettaglio che presso agenzie di viaggio e turistiche; per poterlo fare occorre certificare di avere cittadinanza diversa da quella italiana e di non risiedere in Italia (art. 49, co 1, D.lgs. 231/2007);
- rimesse in denaro: per i servizi di rimesse in denaro (i cosiddetti money transfer) è previsto l’utilizzo di mezzi tracciabili a partire dalla soglia di 1.000 euro. (art. 49, co 2, D.lgs. 231/2007);
- conversione di valute: i cambiavalute non possono accettare somme in contanti a partire dalla soglia di 1.000 euro o equivalente importo in valuta estera (art. 49, co 3, D.lgs. 231/2007);
- pagamento di stipendi e compensi della Pubblica amministrazione: gli stipendi, le pensioni e gli altri compensi pagati dalla Pubblica Amministrazione centrale e locale o dai loro enti pubblici devono essere effettuati con strumenti di pagamento elettronici per cifre superiori a 1.000 euro (art. 2, co. 4-ter, Dl 138/2011);
- pagamento compensi dei datori di lavoro: i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori (con la sola eccezione del lavoro domestico) la retribuzione con bonifico bancario o strumenti di pagamento elettronico o mediante l’emissione di assegni o in contanti, ma solo presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento (art. 1, co 910-913, legge 205/2017);
- emissione di assegni: a partire dalla cifra di 1.000 euro gli assegni bancari e postali devono avere l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, co. 5, Dlgs 231/2007).
Benefici fiscali subordinati all’utilizzo dei contanti
A questi limiti si affiancano altre norme che, pur non vietando l’utilizzo dei contanti, subordinano all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili l’ottenimento di benefici fiscali:
- spese detraibili: le spese che prevedono la detraibilità al 19% devono essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili con le sole eccezioni dell’acquisto dei medicinali e delle prestazioni sanitarie presso le strutture pubbliche o accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale (art. 1, co. 679-680. Legge 160/2019)
- ristrutturazioni edilizie: per poter beneficiare delle detrazioni sui lavori edilizi (tranne bonus mobili e giardini) occorre effettuare il pagamento tramite il cosiddetto bonifico parlante che contenga il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva dell’impresa e la causale con l’indicazione dei dati di fatturazione (Dm 41/1998)
Il quadro normativo è completato dalle sanzioni relative alla mancata accettazione dei pagamenti tramite Pos. Gli esercenti commerciali ed i professionisti hanno l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici a pena di una sanzione pari a 30 euro più il 4% della transazione negata, con la sola eccezione dei tabaccai.
I controlli bancari
Il fatto che la limitazione dell’uso del contante preveda una soglia, attualmente pari a 2.000 euro, non vuol dire che non si possano effettuare prelievi o versamenti di contante superiore a tale soglia sul proprio conto corrente. Ad esempio, un consumatore potrebbe certamente prelevare 3.000 euro in contanti per poter far fronte a più spese di importo inferiore alla somma limite di 2.000 euro; oppure un professionista potrebbe aver incassato in contanti più compensi inferiori alla soglia di legge e recarsi in banca per versare la somma complessiva di 4.000 euro. Il fatto che alcuni sportelli bancari o postali si rifiutino di compiere tali operazioni è evidentemente frutto di una interpretazione scorretta della norma.
Discorso diverso è, invece, un utilizzo anomalo del contante che dovesse concretizzarsi in una movimentazione consistente di denaro non compatibile con le normali esigenze familiari o l’attività lavorativa svolta. Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore dipendente che effettua frequenti e rilevanti versamenti di denaro contante o ad un professionista che effettui consistenti prelievi di denaro non coerenti con la tipologia di attività svolta. Queste operazioni anomale potrebbero diventare oggetto di segnalazione all’UIF (l’Unità di Informazione Finanziaria) come operazione potenzialmente sospetta. Tale segnalazione potrebbe peraltro avvenire anche nel caso in cui tutte le operazioni effettuale fossero sotto la soglia prevista per l’uso del contante, ma effettuate con frequenza e modalità che appaiono ingiustificate e non coerenti con il profilo di chi le attua.
A ben vedere, la normativa sui controlli è meno irragionevole di quanto si possa pensare, mentre quella sui pagamenti è più complessa di quanto non appaia. Inoltre, i frequenti cambiamenti degli ultimi anni, talora effettuati in maniera non organica, hanno contribuito a confondere i cittadini su ciò che è lecito e non lecito fare. L’auspicio è che, al di là delle prossime variazioni delle soglie di utilizzo del contante, si possa porre mano ad una omogenea e coerente riorganizzazione della normativa in questione.

Consulente Finanziario a Napoli. Ti aiuto a fare le scelte finanziarie più efficaci in base ai tuoi progetti di vita.